Fondo patrimoniale: deroga convenzionale al consenso congiunto dei coniugi e prescrizione dell’azione

Cassazione civile sez. I, ord. 09/10/2026, n. 26531

Massima

“In tema di fondo patrimoniale, l’art. 169 c.c. – che subordina l’alienazione dei beni del fondo al consenso di entrambi i coniugi e, in presenza di figli minori, all’autorizzazione del giudice «se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione» – non è norma inderogabile quanto alle modalità di disposizione dei beni vincolati: è pertanto valida la clausola dell’atto costitutivo che, riservata a ciascun coniuge la proprietà dei beni conferiti e affidata a uno solo di essi l’amministrazione, consenta atti dispositivi senza il consenso dell’altro coniuge e senza autorizzazione giudiziale anche in presenza di figli minori, fermo il vincolo di destinazione dei beni ai bisogni della famiglia. L’atto di alienazione compiuto in conformità a tale clausola dal coniuge proprietario esclusivo del bene non è affetto da nullità per violazione di norma imperativa e l’azione con cui l’altro coniuge ne deduca l’inefficacia per difetto del proprio consenso è comunque soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., a prescindere dall’operatività del termine annuale dell’art. 184 c.c. o di quello quinquennale dell’art. 1442 c.c.”.

Con atto notarile del 20 novembre 2000 due coniugi in regime di separazione dei beni costituivano un fondo patrimoniale avente a oggetto immobili di proprietà esclusiva del marito (salvo un appartamento intestato alla moglie), riservando a ciascuno la proprietà dei beni conferiti, affidando l’amministrazione al solo marito e inserendo una clausola che, «in conformità a quanto consentito dall’art. 169 c.c.», derogava al principio della disposizione congiunta e ammetteva atti dispositivi senza autorizzazione giudiziale anche in presenza di figli minori. Nel 2002 il marito vendeva a terzi uno degli appartamenti senza alcun coinvolgimento della moglie, la quale soltanto nel 2018 chiedeva che l’atto fosse dichiarato inefficace e inopponibile nei suoi confronti, in quanto compiuto senza il suo consenso.

Il Tribunale, ritenuta valida la clausola, accoglieva l’eccezione di prescrizione annuale ex art. 184, comma 2, c.c., applicato per il tramite del rinvio dell’art. 168, comma 3, c.c.; la Corte d’appello di Napoli confermava il rigetto con diversa motivazione, ravvisando nell’atto costitutivo una legittima deroga anche al consenso congiunto.

La pronuncia della Corte di Cassazione, pur conclusa con una declaratoria di inammissibilità, offre una ricostruzione compiuta del regime degli atti di disposizione dei beni conferiti in fondo patrimoniale, articolata su tre snodi tra loro consequenziali:

  • la natura del fondo e il suo rapporto con il regime patrimoniale della famiglia;
  • l’ampiezza dello spazio che l’art. 169 c.c. riconosce all’autonomia dei coniugi;
  • la qualificazione del vizio dell’atto compiuto in difformità dalle regole legali e il correlativo regime della prescrizione.

Il punto di partenza è la qualificazione del fondo. Ai sensi dell’art. 167 c.c., ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. Il fondo non dà vita a un nuovo soggetto, né introduce un regime patrimoniale alternativo alla comunione o alla separazione dei beni: imprime su beni determinati un vincolo di destinazione che si innesta sul regime patrimoniale di base, lasciandolo integro quanto al resto. Da tale premessa la Corte d’appello – con valutazione che la Cassazione non censura – ha tratto una conseguenza precisa: poiché l’art. 168, comma 1, c.c. attribuisce la proprietà dei beni del fondo a entrambi i coniugi «salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione», l’atto costitutivo ben poteva lasciare ciascun bene nella titolarità esclusiva del conferente, come avvenuto per gli immobili del marito, sicché il vincolo, in tal caso, incide sulla funzione dei beni, non sulla loro appartenenza.

La premessa illumina la ratio della regola del consenso congiunto. Nel regime legale, l’art. 169 c.c. esige il consenso di entrambi i coniugi per alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare i beni del fondo e, se vi sono figli minori, l’autorizzazione del giudice, concessa nei soli casi di necessità o utilità evidente. Il consenso dell’altro coniuge è richiesto anche quando il bene appartenga a uno solo di essi: non è dunque il riflesso di una contitolarità, ma lo strumento di controllo dell’interesse familiare sotteso alla destinazione. Analogamente, l’autorizzazione giudiziale presidia l’interesse dei figli minori, estranei all’atto costitutivo, alla conservazione dei beni destinati ai bisogni della famiglia. Entrambi i requisiti hanno dunque natura protettiva e attengono alle modalità di esercizio del potere dispositivo su beni il cui godimento è funzionalizzato.

La disposizione si apre, tuttavia, con un inciso decisivo, ovverosia le limitazioni operano «se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione». È lo stesso legislatore, dunque, a rimettere all’autonomia dei costituenti la scelta del regime di circolazione dei beni vincolati. Su questo dato la giurisprudenza di legittimità si è da tempo assestata, ammettendo che i coniugi possano convenzionalmente derogare al divieto di alienazione (Cass. n. 17811 del 2014) e precisando che l’autorizzazione giudiziale è necessaria soltanto in mancanza di un’espressa pattuizione in deroga contenuta nell’atto costitutivo (Cass. n. 32484 del 2023). L’ordinanza in commento si colloca in questo solco e ne trae il corollario sistematico più rilevante: l’art. 169 c.c. non è qualificabile come norma inderogabile quanto alle modalità di disposizione dei beni del fondo, giacché lascia all’autonomia negoziale uno spazio significativo.

Il punto non è privo di rilievo teorico. In dottrina si è a lungo discusso se la clausola derogatoria possa investire entrambi i requisiti o soltanto il consenso congiunto, sul rilievo che l’autorizzazione giudiziale tutela soggetti – i figli minori – che non partecipano all’atto costitutivo e i cui interessi non sarebbero, perciò, nella disponibilità dei coniugi. La tesi restrittiva si scontra, però, con la struttura sintattica della norma, che antepone l’inciso derogatorio all’intera sequenza dei requisiti, e con la considerazione che la deroga non sottrae i beni alla loro destinazione, essendo volta a semplificare la circolazione, sebbene lasci fermo il vincolo funzionale ai bisogni della famiglia che continua a orientare l’esercizio del potere dispositivo e a regolare la responsabilità dei beni verso i creditori. Non a caso, la giurisprudenza ha escluso che la clausola derogatoria possa consentire a terzi di iscrivere ipoteca sui beni del fondo al di fuori dei casi in cui ciò è ammesso per i debiti contratti per i bisogni della famiglia (Cass. n. 21184 del 2021).

L’autonomia dei coniugi governa gli atti volontari di disposizione, non il regime di responsabilità patrimoniale che l’art. 170 c.c. connette alla destinazione.

Altrettanto significativo è il rapporto con il rinvio dell’art. 168, comma 3, c.c., secondo cui l’amministrazione dei beni del fondo è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale. Nella comunione, le regole sull’amministrazione sono sottratte alla disponibilità dei coniugi anche in sede di convenzione (art. 210, comma 3, c.c.), e l’atto di straordinaria amministrazione compiuto senza il necessario consenso è annullabile secondo la disciplina dell’art. 184 c.c. Il fondo patrimoniale conosce invece una disciplina speciale degli atti dispositivi, dettata dall’art. 169 c.c. e corredata di un’espressa riserva di deroga, cosicché il rinvio dell’art. 168, comma 3 opera in via residuale e non può essere invocato per reintrodurre, sul versante della disposizione dei beni, un’inderogabilità che la norma speciale esclude. È per questa ragione che la Corte territoriale ha potuto valorizzare, accanto alla clausola richiamante l’art. 169 c.c., l’affidamento dell’amministrazione al solo marito e la riserva di proprietà dei beni conferiti, concludendo che il marito, quale proprietario esclusivo, era l’unico legittimato a disporne anche senza il consenso della moglie.

Sul piano interpretativo, l’ordinanza conferma che il requisito della deroga «espressa» non esige formule sacramentali, né l’enumerazione analitica dei singoli requisiti cui si intende derogare. Espresso non equivale a letterale: ciò che conta è che la volontà derogatoria risulti in modo inequivoco dall’atto costitutivo, mentre la sua portata può essere ricostruita alla stregua dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c. e, segnatamente, dell’interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.). Nella specie, la clausola che, richiamando l’art. 169 c.c., derogava al «principio generale» della disposizione congiunta, letta unitamente alla riserva di proprietà e all’attribuzione esclusiva dell’amministrazione, è stata ritenuta idonea a legittimare il coniuge proprietario a disporre da solo dei beni conferiti, con accertamento riservato al giudice di merito.

Da tali premesse discende la soluzione della questione centrale prospettata dalla ricorrente che aveva qualificato l’atto dispositivo come nullo per contrasto con norma imperativa (art. 1418, comma 1, c.c.), al dichiarato fine di sottrarre l’azione alla prescrizione (art. 1422 c.c.). La tesi è respinta su due piani.

Anzitutto, l’atto compiuto in conformità alla clausola derogatoria è pienamente legittimo, sicché manca lo stesso presupposto dell’invalidità per difetto di consenso Per tale ragione l’eccezione di prescrizione fondata sull’art. 184 c.c. diveniva, per la Corte d’appello, irrilevante. In secondo luogo, e in via generale, una norma che consente essa stessa all’autonomia privata di derogare alle regole che detta non può dirsi imperativa rispetto a quelle regole, con la conseguenza che la violazione dei requisiti dell’art. 169 c.c., quand’anche sussistente, non darebbe luogo a nullità virtuale.

La conclusione è coerente con l’indirizzo che riconduce l’atto compiuto senza il consenso del coniuge o senza l’autorizzazione giudiziale a un’invalidità di protezione, deducibile soltanto dai soggetti nel cui interesse i requisiti sono previsti. In questa prospettiva si è affermato che l’azione di annullamento dell’atto di scioglimento del fondo compiuto, in presenza di figli minori, senza autorizzazione spetta ai soli figli e non ai terzi (Cass. n. 30517 del 2019), e che i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti sono legittimati a reagire agli atti dispositivi eccedenti l’ordinaria amministrazione finché il fondo non sia cessato (Cass. n. 22069 del 2019). Legittimazione relativa e funzione protettiva sono i tratti tipici dell’annullabilità, non della nullità, che tutela interessi generali ed è deducibile da chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.).

Resta il problema del termine. Il Tribunale aveva applicato il termine annuale dell’art. 184, comma 2, c.c., attraverso il rinvio dell’art. 168, comma 3, c.c. alla disciplina dell’amministrazione della comunione legale; l’alternativa, prospettabile ove si ritenga che il rinvio non si estenda al regime dell’invalidità, è il termine quinquennale dell’art. 1442 c.c. La Corte di Cassazione non scioglie il nodo, che lascia espressamente sullo sfondo, e chiude la controversia con un argomento a fortiori: esclusa la nullità, l’azione è comunque coperta dalla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., eccezione riproposta in appello e nel controricorso, essendo stata proposta nel 2018 con riferimento a un atto del 2002.

Un’ultima notazione riguarda la circolazione dei beni. L’atto di vendita non menzionava il vincolo, limitandosi a richiamare il regime di separazione dei beni. Il dato non ha assunto rilievo decisivo, ma richiama l’attenzione sul regime di pubblicità del fondo: l’opponibilità ai terzi discende dall’annotazione a margine dell’atto di matrimonio (art. 162, comma 4, c.c.), mentre la trascrizione ex art. 2647 c.c. ha funzione di mera pubblicità-notizia (Cass., Sez. Un., n. 21658 del 2009). La clausola derogatoria, in quanto parte dell’atto costitutivo, ne condivide il regime pubblicitario, dovendo dall’atto annotato il terzo acquirente ricavare tanto l’esistenza del vincolo quanto la legittimazione del coniuge a disporre da solo. Da tanto discente l’opportunità, sul piano della prassi notarile, che l’atto dispositivo dia conto espressamente sia del vincolo sia della clausola che consente l’alienazione senza il consenso dell’altro coniuge e senza autorizzazione giudiziale.

Nel complesso, l’ordinanza consolida una lettura del fondo patrimoniale come vincolo di destinazione a struttura flessibile, nel quale l’autonomia dei coniugi può modellare il regime di circolazione dei beni senza intaccarne la funzione; sul versante dei rimedi, conferma che i requisiti dell’art. 169 c.c. hanno natura protettiva, con la conseguenza che la loro violazione dà luogo a un’invalidità relativa e temporalmente circoscritta, destinata a cedere, dopo una lunga inerzia, all’esigenza di certezza dei traffici giuridici.

  1. Natura del fondo patrimoniale. Il fondo patrimoniale non introduce un regime patrimoniale alternativo alla comunione o alla separazione dei beni, ma un vincolo di destinazione su beni determinati che si innesta sul regime di base e che può essere modulato dall’autonomia dei coniugi nei limiti degli artt. 168 e 169 c.c.; l’atto costitutivo può riservare a ciascun coniuge la proprietà dei beni conferiti.
  2. Derogabilità dell’art. 169 c.c. La regola del consenso di entrambi i coniugi e dell’autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori opera solo se l’atto costitutivo non abbia espressamente consentito diversamente; è valida la clausola che ammetta atti dispositivi senza tali requisiti, fermo il vincolo funzionale dei beni ai bisogni della famiglia.
  3. Deroga espressa e interpretazione. L’espressa previsione della deroga non richiede formule sacramentali; la sua portata va ricostruita con i canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., alla luce della lettura complessiva dell’atto costitutivo (riserva di proprietà, attribuzione dell’amministrazione), con accertamento riservato al giudice di merito.
  4. Esclusione della nullità. L’atto dispositivo compiuto dal coniuge proprietario esclusivo in conformità alla clausola derogatoria è legittimo; in ogni caso, non essendo l’art. 169 c.c. norma inderogabile quanto alle modalità di disposizione dei beni, la violazione dei requisiti da esso previsti non integra nullità per contrasto con norma imperativa.
  5. Prescrizione dell’azione. Esclusa la nullità, l’azione con cui il coniuge deduca l’invalidità o l’inefficacia dell’atto dispositivo per difetto del proprio consenso è comunque soggetta alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), indipendentemente dall’applicabilità del termine annuale dell’art. 184 c.c. o di quello quinquennale dell’art. 1442 c.c.

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