Commento alla sentenza della Corte di Cassazione penale, Sezioni Unite, del 9 febbraio 2026, n. 5166.
La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite è la seguente: «se sia ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma di giustizia riparativa e, nell’ipotesi affermativa, in quali casi e per quali motivi».
Ad avviso delle Sezioni Unite deve essere confermato l’orientamento secondo cui è impugnabile, unitamente alla sentenza che conclude il grado di giudizio, anche l’ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa. L’inserimento della giustizia riparativa (cfr. artt. 44 ss. d.lgs. n. 150/2022) nel sistema della giustizia penale ha determinato l’ampliamento delle risposte dell’ordinamento alla commissione di un reato. Infatti, in aggiunta alla risposta punitiva, è stata prevista la possibilità di coinvolgere, su base volontaria e consapevole, l’autore del reato, la vittima e, eventualmente, anche la comunità, in un processo dialogico, realizzato con l’ausilio di mediatori qualificati, volto alla ricomposizione della frattura relazionale prodotta dal fatto illecito. Ricomposizione suscettibile di riverberarsi positivamente sul processo penale, comportando, in alcuni casi, l’estinzione del reato, in altri, una più benevola determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare all’imputato. La giustizia riparativa non incide sull’accertamento della responsabilità penale, piuttosto costituendo un percorso parallelo e autonomo rispetto al processo penale, che favorisce la riparazione del danno, la responsabilizzazione dell’autore e la prevenzione della recidiva, senza compromettere le garanzie costituzionali assicurate all’imputato.
Se questi ne sono gli obiettivi, il modello di giustizia riparativa risulta del tutto coerente con il volto costituzionale della pena, umana nei contenuti e tesa alla rieducazione del reo. L’incontro dialogico tra l’autore del reato e la vittima, o anche con esponenti della collettività, realizzata attraverso il percorso riparativo scandito dai mediatori, può, infatti, rivelarsi un concreto strumento di attuazione dell’art. 27, co. 3, Cost.: a comprensione da parte dell’autore del reato del nocumento cagionato con le proprie condotte ne consente la responsabilizzazione e, quindi, la risocializzazione, mentre la riconciliazione con la vittima del reato determina un effetto di pacificazione sociale, prevenendo il rischio di recidiva e favorendo, indirettamente, la deflazione processuale. L’art. 44, d.lgs. n. 150/2022 ha inteso affermare che la giustizia riparativa è uno strumento di cui ci si può avvalere in relazione a qualunque tipologia di reato e che può essere attivato non solo “in ogni stato e grado del procedimento penale”, ma anche nella fase esecutiva della pena e delle misure di sicurezza, dopo la loro esecuzione e persino all’esito di pronunce di non luogo a procedere o di non doversi procedere, secondo le modalità procedimentali di cui all’art. 129 bis c.p.p.
La lettura congiunta delle disposizioni menzionate consente di ritenere che, una volta iniziato il procedimento penale, l’accesso ai programmi di giustizia riparativa non è consentito senza l’intervento dell’autorità giudiziaria: il provvedimento di invio al Centro per la giustizia riparativa si configura come un’autorizzazione ad accedere al relativo programma, previa verifica della compatibilità tra la partecipazione delle parti al programma di giustizia riparativa e l’interesse pubblico sotteso al procedimento, sotto il profilo dell’assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti. Deve quindi riconoscersi che tali valutazioni hanno natura giurisdizionale. Corollario del carattere giurisdizionale della decisione sull’invio al Centro per la giustizia riparativa è la sua impugnabilità, nel caso in cui assuma contenuto negativo. Conforta, oltretutto, tale impostazione il riferimento normativo (art. 129 bis, co. 3, c.p.p.) alla necessità che il provvedimento, positivo o negativo, relativo all’invio al Centro per la giustizia riparativa sia motivato.