Cass. pen., Sez. V, 18 settembre 2026, n. 33912 (est. Pilla)
Ricognizione:
I componenti del collegio sindacale sono titolari di una posizione di garanzia, nello svolgimento dei poteri di controllo e vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto da parte degli amministratori, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sull’andamento generale dell’attività sociale, non solo rispetto ad ogni illecito idoneo a depauperare il patrimonio della società, ma anche a tutte le condotte di reato, inerenti all’oggetto sociale, suscettibili di determinare un indebito arricchimento dell’ente.
Gli artt. 2403 ss. c.c. attribuiscono infatti al collegio sindacale il dovere di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esse conferiscono al medesimo organo il potere di procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; di convocare l’assemblea qualora ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere; di denunciare al Tribunale gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, eventualmente commesse dagli amministratori in violazione dei loro doveri.
Sussiste, quindi, la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, del presidente del collegio sindacale qualora sussistano puntuali elementi sintomatici in forza dei quali l’omissione del potere di controllo esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale.
Non è infatti configurabile il concorso colposo nel delitto doloso in assenza di una espressa previsione normativa non ravvisabile nell’art. 113 c.p., che contempla esclusivamente la cooperazione colposa nel delitto colposo; ne consegue che nei delitti la condotta colposa che accede al fatto principale doloso è punibile solo in via autonoma, a condizione che integri una fattispecie colposa espressamente prevista dall’ordinamento.
