Limiti al soccorso finanziario a società pubbliche e concordato in continuità

Corte dei conti, Sez. contr. Umbria, 13 ottobre 2026, n. 122 (est. Salvo)

Ricognizione

Il divieto di soccorso finanziario (art. 14 TUSP), diretto a impedire che l’autonomia patrimoniale della società sia neutralizzata mediante il sistematico trasferimento sul bilancio pubblico delle conseguenze economiche della gestione societaria, trova una sua mitigazione nel caso di cui al secondo periodo del comma 5. Tale disposizione consente infatti di porre in essere “trasferimenti straordinari” alla ricorrenza delle seguenti condizioni:

i) i trasferimenti straordinari possono essere disposti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o contratti di programma;

ii) possono essere disposti se relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o alla realizzazione di investimenti;

iii) tali trasferimenti devono essere contemplati in un piano di risanamento approvato dall’autorità di regolazione di settore (ove esistente), trasmesso preventivamente alla Corte dei conti con le modalità di cui all’art. 5 TUSP e formulato in modo tale da prevedere l’oggettivo e misurabile raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni.

Tale disposizione è eccezionale in quanto derogatoria rispetto alla disciplina contenuta nell’art. 14, co. 2-4, con la conseguenza che non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Occorre inoltre considerare che lo stesso TUSP si configura quale normativa speciale rispetto al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), con la conseguenza che “…alle società a partecipazione pubblica si applicano le disposizioni del CCII solo nei casi in cui la materia non sia disciplinata dal Testo unico delle società a partecipazione pubblica” (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia Romagna, n. 54/2026).

L’art. 84 CCII stabilisce se la somma conferita dal terzo (e/o dal socio) della società sottoposta a concordato con continuità è considerabile come “finanza esterna” (“si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione”); l’art. 14 TUSP stabilisce se la pubblica amministrazione può legittimamente conferire “finanza esterna”.  Dunque, le due norme (art. 84 CCIII e art. 14 TUSP) devono trovare applicazione congiunta.

Anche nell’ipotesi di cui al sesto comma dell’art. 84, che riguarda il “concordato con continuità”, si fa riferimento a risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore, ossia apporti distinti provenienti da terzi e non di un’utilità prodotta all’interno dell’impresa (Cass- civ., n. 620/2026).

Dunque, al fine di garantire il rispetto di ambedue le norme citate, l’apporto di finanza esterna deve consistere in un trasferimento senza vincolo di restituzione, che abbia superato il preventivo scrutinio della Corte dei conti e dell’Autorità di regolazione con le modalità sopra indicate; o, in alternativa, in un trasferimento straordinario che preveda la sua restituzione all’amministrazione erogante in via postergata rispetto al pagamento degli altri creditori; ma ciò purché, in ambedue le ipotesi, l’amministrazione comprovi e documenti il raggiungimento dell’equilibrio finanziario della società partecipata (inclusa la restituzione dei crediti postergati, ove ricorra l’ipotesi) entro tre anni.

Specularmente ed all’inverso l’omologazione del piano concordatario non dimostra automaticamente che il piano possiede anche tutti i requisiti richiesti dall’art. 14, co. 5, TUSP, perché, a tal fine, devono essere autonomamente documentati e verificati:

– il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni;

– il collegamento con convenzioni o contratti di servizio tra l’Ente e la società;

– la natura di SPL del servizio;

– la convenienza economica per il socio pubblico;

– la compatibilità dell’operazione con le norme di ambito eurounitario in

materia di aiuti di Stato;

– la necessarietà dell’investimento (ad esempio, per garantire il necessario rispetto delle norme sulla sicurezza).

Peraltro, l’iscrizione della provvista corrispondente al “trasferimento straordinario” in bilancio, ove preceda l’approvazione del piano di risanamento di cui all’art. 14, co. 5, TUSP, non può ritenersi equivalente alla decisione di un “investitore privato razionale” (cfr. CGUE, 5.6.2012, C-124/10), perché si tratta di una scelta che non tiene conto del perfezionamento del procedimento di cui sopra, nonché delle indicazioni eventualmente provenienti da fonti neutrali qualificate (l’Autority e la Corte dei conti).

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