Commento alla sentenza della Cassazione civile, Sez. Un., 20 febbraio 2026, 3868 (est. Vincenti)
La Corte si pronuncia in riferimento all’ammissibilità del rinvio ex art. 363 bis c.p.c. da parte del giudice amministrativo.
Già con sentenza n. 34851/2023 le Sezioni Unite avevano chiarito che tale rinvio può avere ad oggetto questioni giuridiche che incidono sulla giurisdizione del giudice adito.
L’istituto del rinvio pregiudiziale è compatibile con la disciplina dettata per la risoluzione delle questioni di giurisdizione (regolamento e conflitto di giurisdizione), configurandosi come strumento complementare a quelli già previsti dal codice di rito, rispetto ai quali svolge una funzione diversa, orientata non tanto alla risoluzione della singola controversia, quanto all’enunciazione di un principio di diritto suscettibile di applicazione in un numero indefinito di giudizi.
Nel contempo, l’attribuzione alla Corte di cassazione, da parte dell’art. 111, co. 8, Cost., di un controllo in via successiva sulla giurisdizione dei G.A. e dei Giudici contabili consente di ritenere che ad Essa sia consentito anche un controllo in via preventiva sulla giurisdizione mediante il rinvio pregiudiziale.
Così circoscritto il perimetro del rinvio pregiudiziale che può essere attivato dal G.A., che può quindi incentrarsi solo su motivi attinenti alla giurisdizione, esso non confligge con il limite del sindacato attribuito alla Suprema Corte dall’art. 111, co. 8, Cost.
Peraltro, la diretta riferibilità al G.A. dell’art. 363 bis c.p.c. priva di autonomo rilievo l’ulteriore argomento dell’applicabilità di tale disposizione all’interno del processo amministrativo nei limiti del rinvio esterno di cui all’art. 39, comma 1, c.p.a., ossia previo giudizio di compatibilità o di riconducibilità ai principi generali della disposizione innestata nel codice di procedura civile.
Da ultimo, tale linea interpretativa si pone in sintonia con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, assicurando che la corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione non pregiudichi lo scopo ultimo della “miglior qualità della decisione di merito” (cfr. Corte cost., n. 77/2007).
