Commento a Cassazione penale, Sez. Un., 4 maggio 2026, n. 16114 (est. Siani)
Nel caso in cui la violenza che integra il reato di rapina c.d. “impropria”, tentata o consumata, abbia cagionato la morte della persona offesa, è configurabile, in riferimento al reato di omicidio volontario, la circostanza aggravante del nesso consequenziale di cui agli artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.
Con ordinanza n. 23353/2025, la I Sez. pen. evidenziava l’esistenza di una questione controversa avente ad oggetto l’applicabilità o meno della circostanza aggravante del nesso teleologico o consequenziale con riferimento al delitto di omicidio, nel caso in cui esso concorra con quello di rapina impropria, tentata o consumata. La questione veniva rimessa alle Sezioni Unite con decreto del Primo Presidente del 27.11.2025.
Per la ricostruzione del contrasto interpretativo, cfr. agg. giur. del 1.9.2025.
Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento maggioritario, che ritiene applicabile l’aggravante teleologica.
1. Inquadramento del reato di rapina e dell’aggravante teleologica.
Si evidenzia preliminarmente che, ai sensi dell’art. 84 c.p., la rapina, in entrambe le sue connotazioni, è un reato complesso, risultante dalla commistione del reato di furto con il corrispondente reato relativo al tipo di violenza di volta in volta esercitata (percosse, minacce).
L’ordinamento stabilisce che, se il delitto-componente che aggredisce la libertà morale o la persona si arresta allo stadio della minaccia, della violenza privata o delle percosse, è configurabile unicamente il delitto di rapina, poiché i singoli illeciti che la compongono rimangono in essa assorbiti, perdendo la loro individualità; tale effetto di assorbimento non può invece verificarsi nei casi in cui la condotta ecceda la soglia di tipicità desumibile dal testo dell’art. 628 c.p., configurandosi in tal caso un concorso materiale tra la rapina ed il delitto contro la persona integrato dalla condotta violenta eccedente il reato di percosse (lesioni personali, omicidio).
In tal senso depone l’art. 581 c.p., secondo cui il delitto di percosse non è configurabile quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
La circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 2, c.p., aggrava il reato nei casi in cui esso sia stato commesso per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato. In riferimento al reato di omicidio, tale aggravante comporta la comminazione della pena dell’ergastolo.
Trattasi di circostanza aggravante di natura soggettiva che, ai sensi dell’art. 118 c.p., può comunicarsi al concorrente nel reato qualora i motivi a delinquere dell’autore della condotta rientrino nella rappresentazione e volizione del concorrente medesimo.
Sin da epoca risalente (n. 19/1958), la Cassazione penale ritiene che l’aggravante teleologica sia applicabile anche nel caso in cui il reato-mezzo ed il reato-fine siano commessi con unica condotta, essendo irrilevante qualsiasi considerazione relativa al dato cronologico; può quindi anche accadere che l’esecuzione del reato che realizza
lo scopo finale preceda l’altro reato che si è previsto di dover necessariamente compiere in relazione al primo.
La questione controversa si è posta in riferimento alla rapina impropria, tentata o consumata.
2. Il concorso apparente di norme
Tale fenomeno è disciplinato da tre disposizioni: i) l’art. 15, c.p., che disciplina il principio di specialità; l’art. 84 c.p., che stabilisce che le disposizioni in tema di concorso di reati non si applicano ai reati complessi; iii) l’art. 68 c.p.
La specialità rilevante ai sensi dell’art. 15 c.p. è una relazione tra norme astratte: tale principio consente alla legge speciale di derogare a quella generale, ma soltanto nel caso in cui le diverse disposizioni penali regolino la “stessa materia”. In tale prospettiva, “norma speciale” è quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale, presentando altresì uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante.
Tuttavia, in rapporto sinergico con l’applicazione del predetto criterio di specialità, opera la verifica della sussistenza di un reato complesso ex art. 84 c.p., dalla quale discende, in virtù dell’unitarietà del fatto, si evita l’addebito plurimo di un accadimento, ove unitariamente valutato dal punto di vista normativo, garantendo il rispetto del principio del ne bis in idem sostanziale.
Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, l’orientamento minoritario prospetta l’assorbimento dell’elemento finalistico integrante la circostanza, che aggrava il più grave delitto di omicidio volontario, di cui all’art. 61, n. 2, c.p. nel meno grave delitto di cui all’art. 628, co. 2, c.p., in ossequio al principio di specialità ex art. 15 c.p.
Tuttavia, nel caso in esame, non è individuabile – mediante il confronto strutturale delle fattispecie astratte – una norma che, oltre a tutti gli elementi costitutivi e circostanziali dell’altra, contenga uno o più requisiti propri e specializzanti. Infatti, l’evento morte è elemento costitutivo della sola fattispecie dell’omicidio volontario, mentre l’aggressione al patrimonio della vittima è elemento costitutivo della sola rapina impropria, configurandosi un rapporto di specialità reciproca.
Peraltro, la valorizzazione della “esorbitanza” della violenza che integra il delitto di omicidio volontario aggravato ex art. 61, n. 2, c.p. rispetto a quella sufficiente ad integrare la rapina impropria, quale elemento che impedirebbe l’assorbimento in quest’ultima della predetta aggravante, trova fondamento nell’art. 581, co. 2, c.p., sicché la condotta violenta che superi la soglia di intensità delle mere percosse, oltre ad assumere intrinseca valenza quale connotato della condotta del delitto susseguente (nel caso di specie l’omicidio), corrobora l’assunto della autonoma rilevanza del nesso di collegamento teleologico tra i due delitti che, pertanto, devono essere valutati autonomamente, anche quanto alla loro configurazione circostanziale.
Delle differenze si riscontrano anche sul piano dell’elemento psicologico: il dolo specifico del delitto di rapina impropria esaurisce la sua funzione entro i confini di tale fattispecie, identificandosi nello scopo di assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o l’impunità mediante la realizzazione di una violenza non eccedente le percosse, mentre la circostanza aggravante, afferendo al delitto di omicidio, è sorretta dal dolo proprio di tale delitto, in relazione alla condotta ulteriore, a sua volta necessaria per la commissione del delitto violento, e, quindi, si colloca al di fuori della fattispecie predatoria.
Tale soluzione non si pone in contrasto con il divieto di bis in idem sostanziale, non coincidenti essendo la materialità, l’evento ed il finalismo psicologico delle condotte concorrenti.
