Intervista all’ Avvocato Andrea Alberico.
A cura di Elena Formicola
- I recenti fatti di cronaca relativi alla tragedia avvenuta presso la discoteca di Crans-Montana hanno scosso l’opinione pubblica, anche italiana, sia per l’elevato numero di vittime connazionali sia per le conseguenze sul piano giuridico.
Nel nostro ordinamento il concetto di prevedibilità dell’evento incide sui criteri di imputazione soggettiva del reato, nel caso in questione è più corretto parlare di omicidio colposo plurimo o emergono circostanze di dolo eventuale?
È ovvio che ci troviamo ancora in una fase embrionale delle indagini, peraltro aspramente criticate nei modi dalla nostra opinione pubblica; sarebbe dunque improprio fornire una risposta definitiva o comunque affidabile al quesito in mancanza di elementi sufficienti. Volendo ragionare in astratto, ed impiegando i criteri elaborati nel nostro Paese quanto alla categoria del dolo eventuale, mi sentirei di escluderlo, e di collocare i fatti nel contesto della responsabilità colposa: se utilizziamo gli indicatori fissati dalle Sezioni Unite “Thyssenkrupp”, tra i quali troviamo anche un richiamo alla cosiddetta formula di Frank, per addivenire ad un addebito doloso dovremmo dimostrare che i futuri imputati si sarebbero comportati nello stesso modo anche se avessero avuto la certezza del verificarsi dell’evento. E un simile epilogo mi sembra molto complicato in ragione di quanto sinora emerso. Ciò che ritengo in ogni caso decisivo è liberarsi dalla tara concettuale della mera accettazione del rischio ai fini dell’imputazione a titolo di dolo eventuale: si tratta di un criterio strutturalmente poco coerente con la matrice psicologica del dolo e comunque messo in soffitta proprio dalle Sezioni Unite “Thyssenkrupp”.
- Dalle indagini in corso di svolgimento è emerso che il locale è stato sottoposto negli anni a diverse ristrutturazioni che hanno portato a modifiche della via di uscita e che negli ultimi 10 anni sono state effettuate 3 verifiche tutte con esiti positivi. Fermo che resta da accertare l’esatta qualificazione del locale e quindi se bar-discoteca o altro, eventuali omissioni da parte degli organi competenti a concedere autorizzazioni e verificare le corrette norme può aprire ad una ipotesi di omissioni di atti di ufficio e di concorso di persone nel reato? Possono concorrere più soggetti a risarcire il danno?
Per parlare di reato di omissioni di atti di ufficio si deve conoscere in maniera approfondita la normativa penale ma anche extrapenale elvetica in materia ed in particolare la normativa amministrativa sui controlli e sulle autorizzazioni. È ovvio che se l’omesso controllo fosse collegato ad una evoluzione della disciplina di settore per effetto della quale determinate modalità di organizzazione del locale – vuoi per l’uscita di sicurezza, vuoi per il numero di persone che potevano accedere al piano interrato, o circa il rispetto della disciplina delle altezze del piano interrato, dei pannelli fonoassorbenti o di tutto quant’altro verrà in rilievo per la causalità dell’evento – ci potrebbero essere profili di cooperazione colposa e quindi di corresponsabilità da parte di chi nel tempo avrebbe dovuto effettuare i controlli. Sarà cruciale vagliare la normativa vigente nell’intero periodo antecedente al verificarsi dell’evento, sin dall’apertura del locale, e ricercare eventuali difformità rispetto a modifiche di disciplina intervenute nelle more, a margine delle quali, magari, dovevano essere effettuati controlli che invece sono stati omessi. Sarà un tema da indagare molto attentamente da parte degli inquirenti, perché finalizzato alla individuazione della regola cautelare violata e dunque alla ricostruzione del nesso eziologico tra questa e l’evento: non basta assumere che siano esistite violazioni cautelari da parte dei gestori o di chi altro sarà coinvolto, ma è necessario che tali violazioni abbiano contribuito a cagionare l’evento secondo un giudizio controfattuale.
- Qualora il personale addetto alla sicurezza non fosse realmente preparato a gestire questo tipo di eventi è possibile che risponda di reato?
Il personale addetto alla sicurezza di norma non è incaricato del controllo sulla sicurezza del luogo ovvero sulle capacità prestazionali dei dispositivi cautelari, ma è tenuto a vigilare sui comportamenti dei soggetti che si trovano all’interno del locale o a regolare l’ingresso nel locale; a questo proposito, ad esempio, un profilo rilevante potrebbe essere quello del numero massimo di accessi consentibili, come tale contestabile anche a coloro che dovevano occuparsi di regolare l’ingresso nel locale. Un eventuale sovrannumero dei partecipanti alla festa di Capodanno potrebbe rilevare qualora se ne accerti la concausalità rispetto all’evento. Ma in generale i controlli sulla sicurezza sono affidati a soggetti pubblici, ed ecco perché si discute delle eventuali omissioni da parte dei tecnici comunali. Discorso diverso quello di comportamenti improvvidi del personale ovvero di un personale non adeguatamente formato rispetto alle criticità – se è noto che il pannello fonoassorbente è altamente infiammabile, io gestore devo avvisare i camerieri del fatto che i giochi pirotecnici sulle bottiglie non devono essere accesi se non al momento di arrivo al tavolo. Ma, ripeto, l’aspetto dirimente in questa fase è la ricostruzione, su base scientifica, dell’eziologia dell’evento. Dalle immagini registrate sembra che i candelotti pirotecnici siano arrivati a contatto con i pannelli fonoassorbenti, che hanno preso fuoco. Ma è sempre meglio attendere le conclusioni tecniche sulla reale propagazione dell’incendio.
- Con le dovute differenze rispetto all’ordinamento svizzero, il nostro Codice penale sancisce che “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”; la presenza dei proprietari nel locale fa di loro soggetto garante da cui pretendere un comportamento attivo?
Dipende molto da quale sia la disposizione da cui facciamo derivare la posizione di garanzia, perché la fonte ne individua anche il contenuto, e quindi solo da essa possiamo desumere cosa il garante dovesse fare. La mera presenza del proprietario in quanto tale – dal mio punto di vista – è scarsamente significativa, ovviamente al netto dei problemi ulteriori sulla sicurezza già evidenziati e di eventuali diverse disposizioni in seno alla normativa svizzera. Altro discorso potrebbe derivare dall’eventuale e dimostrata conoscenza, da parte dei proprietari, di una condizione di intrinseca debolezza strutturale del locale rispetto ad un preciso fattore di rischio: se il proprietario è a conoscenza che ci sono problemi con le uscite di sicurezza o che mancano gli estintori, allora il discorso cambierebbe di molto perché la posizione di garanzia non dipenderebbe tanto dalla mera presenza in loco, quanto piuttosto dalla mancata conformazione ad una regola deputata a scongiurare l’evento. Nel caso specifico, non si può dire apoditticamente che il proprietario è garante di tutto quanto accade nel locale, ma bisogna combinare il contenuto della posizione di garanzia, quello della regola cautelare violata e l’evento verificatosi. Occorre chiedersi se il proprietario ha violato una regola cautelare che gravava su di lui e se questa violazione ha contribuito a cagionare l’evento. È alquanto inopportuno che, senza informazioni precise sull’eziologia del disastro, si dia per certa una responsabilità, atteso che ben potrebbero emergere molteplici violazioni che non hanno avuto alcun rilievo nella causazione dell’evento. Ovviamente, non nascondo che guardando le immagini il pensiero corre al ritardo nell’uso degli estintori e al contatto tra le scintille dei candelotti ed i pannelli fonoassorbenti, così come va considerata la presenza e l’adeguatezza di uscite di sicurezza in un locale interrato. E non nego che questi profili rimandano al ruolo dei proprietari. Ma non possiamo fondare i nostri giudizi solo sugli spezzoni di video veicolati dai mezzi di informazione.
- Alcune procure italiane hanno deciso di aprire una parallela inchiesta a quella che si sta svolgendo in Svizzera, ritiene sia un atto dovuto? Come si può considerare la volontà del governo italiano di costituirsi parte civile?
Certamente almeno l’iscrizione della notizia di reato è atto dovuto, nella misura in cui si tratta di delitto commesso all’estero da parte di un soggetto straniero a danno del cittadino italiano cui può applicarsi il disposto (ivi però comprese le condizioni) dell’art. 10 c.p. Quanto alla scelta di costituirsi parte civile mi sembra uno scenario plausibile in considerazione del numero di nostri connazionali coinvolti, per la tipologia di reato di cui trattasi e dunque dell’impatto sullo stato italiano che questa vicenda ha avuto, ovviamente fermo restando il rispetto della normativa processuale elvetica.
- Per quanto riguarda invece la presenza di minori nel locale, può essere questa oggetto di un ulteriore titolo di imputazione ed a chi è addebitabile?
Come ulteriore titolo di imputazione non direi ammenoché non si accertino violazioni, anche queste da considerare in rapporto alla legge elvetica, come la somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Certo fa specie che si stia discutendo di candelotti pirotecnici su bottiglie di champagne in un contesto in cui c’erano ragazzini di 15 anni, o forse destinate proprio a loro. Da un punto di vista extrapenale (o se si preferisce, meramente sociale) andrebbe fatta una riflessione sul fatto che in questo locale, con una nutrita presenza di minori degli anni sedici, anche in ragione della particolare serata, c’era un consumo marcato di bevande alcoliche ed in particolare di champagne.
- Attualmente l’indagine è focalizzata sui proprietari del locale e sulla correttezza delle verifiche ma in una ipotesi in cui si accerti che l’alto numero di morti sia stato causato dal panico della folla innanzi ad un evento imprevedibile, come cambierebbe l’approccio difensivo?
È inopportuno fare valutazioni sulla linea difensiva non conoscendo nulla degli atti e non avendo neanche un quadro ipotetico delle responsabilità o delle corresponsabilità. È ovvio che, in astratto, mi verrebbe da considerare la folla come una concausa e non come un fattore dirimente, sempre che non emerga che qualcuno ha perso la vita o è stato ferito perché schiacciato dalla folla. L’idea che l’accalcamento delle persone possa aver fatto sì che qualcuno “più forte” sia riuscito a guadagnare l’uscita a scapito di altri non mi sembrerebbe una causa sopravvenuta da sola idonea a cagionare l’evento e quindi capace di escludere la rilevanza causale degli antecedenti (ma si tratta di un giudizio espresso al metro della nostra normativa). Anche perché torniamo al discorso precedente per cui la folla potrebbe essere a sua volta un fattore di violazione cautelare sia in relazione ad un numero in eccesso rispetto all’agibilità del locale sia anche rispetto alle uscite di sicurezza. Quindi non mi pare corretto parlare di un fattore di esclusione causale.
- In conclusione, questo evento ci porta a riflettere su un paradosso: una serata nei locali dura poche ore, un processo, anni.
Nel mezzo c’è un vuoto per le giovani morti che nessuna sentenza potrà colmare. Il diritto penale è chiamato a ricostruire la sequenza di eventi e di responsabilità, stabilire se quelle morti siano state frutto del destino o di scelte sconsiderate. La vicenda di Crans-Montana ricorda che la sicurezza, in ogni sua forma, non deve essere solo un adempimento burocratico, ma una promessa fatta a chi entra in un luogo pubblico con l’idea di uscirne vivo.
Quando quella promessa viene tradita, perché ancora una volta la prevenzione costa più del profitto, la giustizia resta l’unico strumento per impedire che il silenzio diventi la vera assoluzione.
Dunque il diritto penale può trasformare casi come quello di Crans-Montana in un precedente per la sicurezza dei luoghi di intrattenimento?
In premessa dobbiamo essere crudi: il diritto penale si occupa prevalentemente dei peggiori fenomeni di manifestazione patologica della vita sociale. Inoltre, in vicende come quella di cui stiamo discutendo non è certamente strumento in grado di ripristinare lo status quo ante. Il diritto penale ambisce a massimizzare le sue prestazioni preventive, orientando le condotte dei consociati, ma giocoforza mostra la sua vera essenza quando la prevenzione non funziona. Ciò premesso, proprio nel contesto della responsabilità colposa il miglior assetto cautelare-preventivo potrà sempre risultare inefficiente per effetto di contingenze che magari non erano storicamente prevedibili, o note. Dobbiamo altresì dire che troppo spesso sono gli eventi più drammatici, anche in ragione delle loro dimensioni, che suggeriscono nuovi approcci cautelari a problemi che magari erano stati trascurati in precedenza, o non adeguatamente vagliati. È da queste disgrazie, tristemente, che spesso si affinano e migliorano le tecniche preventive. Ma non è certamente colpa del diritto penale se a margine di questi eventi la durata del processo si dilata, perché essa dipende, e non può non dipendere, dalla difficoltà della ricostruzione dell’accaduto che è il primo tassello per l’individuazione delle responsabilità, per l’accertamento della verità e per garantire la tutela dell’innocente. Si deve sottolineare che il processo penale non può coincidere con il processo mediatico al quale stiamo assistendo. Pur comprendendo la drammaticità della vicenda e la sua capacità di toccare ciascuno di noi nel profondo, si sta già considerando colpevoli gli indagati – sulla base di elementi ancora scarsi e non per forza affidabili – in spregio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza ed in assenza addirittura dell’atto di esordio del processo, che è l’imputazione definitiva. In casi come questi, ahinoi, per arrivare anche solo alla cristallizzazione dell’accusa e quindi alla definizione del perimetro del giudizio, e con esso della difesa, ci vuole tempo perché ricostruire il fatto impegnerà molte persone, tecnicamente qualificate, che avranno il compito di spiegare prima all’organo inquirente e poi al giudice in che modo (a loro giudizio) si è verificato il macro-evento incendio e ciascuno dei singoli eventi morte. È un tempo fisiologico alla conoscenza umana, nel senso che se non si formula anche solo l’ipotesi di come si sia arrivati a questi tragici fatti non si potrà mai parlare di responsabilità penale. Ci sarà bisogno di descrivere il fatto oggetto dell’accusa e dovrà trattarsi di un fatto provabile nel processo. Solo dopo che questo fatto sarà provato si potrà stabilire chi ne è eventualmente l’autore e quindi affermare una penale responsabilità. In questo sviluppo diacronico ci sarà da considerare anche il tempo da garantire alla difesa di coloro che saranno accusati, per consentire loro di formulare ricostruzioni alternative a quelle della pubblica accusa. Guai a lasciarsi condizionare dall’emotività e caldeggiare epiloghi sbrigativi dando per assodato ciò che invece deve essere ancora dimostrato. Per quanto sia comprensibile lo strazio dei comuni cittadini, dei familiari delle vittime e delle persone rimaste ferite e coinvolte in questa tragedia, e la legittima aspirazione ad una celere definizione del processo, chi è chiamato all’amministrazione della giustizia penale, ovvero chi è provvisto di un sapere tecnico intorno ad essa, deve mantenere una postura più equilibrata e prudente, predisposta a coltivare il dubbio, innanzi a qualunque fenomeno che coinvolga il diritto penale.