Cons. St., Sez. V, 23 febbraio 2026, n. 1438 (est. Rovelli)
Ricognizione
Il soccorso istruttorio è uno strumento di leale collaborazione con cui la stazione appaltante chiede al concorrente, in presenza di carenze formali e ferma l’immodificabilità della propria offerta, di sanare, integrare o chiarire la documentazione presentata in gara. Esso costituisce espressione di sovraordinati principi di matrice europea, quali tutela della concorrenza, massima partecipazione e proporzionalità, e mira ad evitare che eventuali irregolarità o inadempimenti, meramente estrinseci, possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, e ciò anche nell’interesse della stessa stazione appaltante, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore per vizi procedimentali facilmente emendabili.
Dunque, secondo quanto previsto dall’art. 56, par. 3, direttiva 2014/24/UE, recepito dall’art. 101, d.lgs. n. 36/2023, il soccorso istruttorio può essere attivato non solo per chiarire, ma anche per integrare e completare le informazioni o la documentazione di gara, ferma restando l’immodificabilità dell’offerta.
In tale ottica, deve ritenersi che anche la completa omissione del DGUE sia suscettibile di soccorso istruttorio (cd. integrativo o completivo) in presenza di una domanda di partecipazione alla gara debitamente firmata.
Il DGUE è un’autodichiarazione che ha funzione semplificativa degli oneri amministrativi richiesti per la partecipazione alla gara e l’art. 101, co. 1, cit., prevede che si possa integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante con la domanda di partecipazione o con il DGUE; sicché l’utilizzo della congiunzione “o”, con valore disgiuntivo, serve a coordinare due frammenti dell’enunciato avvertiti come alternativi.
Il Collegio osserva che l’assenza del “contenitore” in presenza di parte del “contenuto” non può assurgere a motivo legittimo di esclusione automatica dell’intero raggruppamento.
Deve infatti interpretarsi il predetto art. 101 alla luce dei principi del risultato e della fiducia, evitando di giungere a risultati del tutto irragionevoli volti a penalizzare senza alcuna utilità un operatore economico che abbia commesso un errore agevolmente emendabile.
