Astreinte di lunga durata

Trib. Latina, 22 settembre 2026, n. 1700 (est. Lulli)

Ricognizione

Introdotta dalla legge n. 69 del 2009, l’astreinte consiste nel porre a carico del soggetto, contro il quale sia stato emesso un provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi infungibili, il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nella conformazione al comando principale. Si tratta, dunque, di una misura che ha lo scopo di ottenere – mediante la minaccia di una penalità pecuniaria, la quale, nell’ipotesi di inadempimento, diventa sanzione – un adempimento spontaneo da parte del soggetto obbligato.

Dunque, la funzione dell’astreinte è innanzitutto compulsoria e solo eventualmente sanzionatoria (Cass. civ., n. 7613/2015).

Sicché, nel determinare il relativo ammontare, il giudice deve fissare una somma che, da una parte, appaia idonea a produrre un’adeguata pressione psicologica sul soggetto obbligato e, dall’altra, nel caso in cui l’effetto coercitivo non si realizzi, non produca un sacrificio esorbitante per il destinatario. Quest’ultima esigenza ha indotto il legislatore, con il d.lgs. n. 149/2022, a modificare l’art. 614 bis c.p.c., con l’introduzione, nel primo comma, della possibilità di fissare un termine di durata della misura; prevede inoltre che la stessa possa essere disposta anche dal giudice dell’esecuzione.

Nell’ipotesi in cui la misura coercitiva sia stata emessa dal giudice della cognizione, l’obbligato può contestarne la validità e/o la relativa debenza con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., con la quale, tuttavia, non possono essere formulate censure inerenti agli elementi già apprezzati dal giudice della cognizione nel disporre la misura stessa, in quanto ciò equivarrebbe a mettere in discussione il contenuto decisorio del provvedimento coercitivo. I motivi deducibili sono circoscritti a fatti estintivi, impeditivi e modificativi del diritto, verificatesi successivamente alla formazione del titolo, ovvero a doglianze relative alla sussistenza dei presupposti legittimanti la concreta attuazione della misura coercitiva.

Ove trovi applicazione la versione anteriore della norma, il giudice dell’opposizione all’esecuzione, pur non potendo modificare il contenuto intrinseco del provvedimento coercitivo né rivalutare i criteri di determinazione della misura fissati dal giudice della cognizione o della cautela, è chiamato a verificare la perdurante utilità della coercizione indiretta: qualora il perdurare dell’inadempimento oltre un apprezzabile lasso temporale riveli l’attuale inadeguatezza della misura a coartare la volontà dell’obbligato, il giudice dell’opposizione può constatare che essa è divenuta inutile e dichiarare l’inesistenza attuale del diritto di credito per cui si procede esecutivamente, poiché la sua ulteriore applicazione si risolverebbe in una mera sanzione e in un ingiustificato arricchimento del creditore, in contrasto con la ratio dell’istituto, che è primariamente compulsatoria.

Del resto, la Corte costituzionale, nell’affermare la costituzionalità della norma (sent. n. 106/2026), ha chiarito che è da ritenersi che nei casi in cui la misura coercitiva sia stata stabilita senza l’indicazione della durata o di un limite quantitativo, ma il perdurare dell’inadempimento oltre un apprezzabile lasso temporale ne riveli la concreta inadeguatezza a coartare la volontà dell’obbligato, il giudice dell’opposizione può constatare che la misura è divenuta inutile, con conseguente sopravvenuta perdita di efficacia del provvedimento coercitivo ed inesistenza attuale del diritto di credito.

In tal modo, il giudice delle leggi ha fornito una interpretazione della norma compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza, di proporzionalità e di effettività della tutela giurisdizionale.

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