Concorso colposo del danneggiato

Commento a sentenza Cassazione civile sez. II, 22/04/2026, n. 10668

“In tema di concorso del fatto colposo del creditore, l’applicazione dell’art. 1227, primo comma, c.c., che presuppone una coefficienza causale tra la condotta del danneggiante e quella del danneggiato, impone al giudice una riduzione proporzionale del risarcimento dovuto, senza consentire l’integrale rigetto della domanda risarcitoria. Quest’ultimo è configurabile solo qualora la condotta del danneggiato si ponga come causa esclusiva dell’evento dannoso, interrompendo il nesso eziologico, o nell’ipotesi di cui al secondo comma del medesimo articolo, relativa ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.”

La sentenza in esame offre un’analisi in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1227 del Codice Civile, che disciplina il concorso del fatto colposo del creditore (o danneggiato) nella produzione del danno. Il nucleo della decisione, che ha portato alla cassazione con rinvio della pronuncia di merito, risiede proprio nella censura mossa dall’istituto di credito ricorrente e accolta dalla Suprema Corte, relativa all’erronea interpretazione e applicazione di tale norma da parte della Corte d’Appello di Genova.

La Corte d’Appello, pur riconoscendo la responsabilità del Comune per aver posto in essere un’alienazione nulla, aveva completamente rigettato la domanda risarcitoria della banca finanziatrice. Per giungere a tale conclusione, il giudice di secondo grado aveva valorizzato una serie di condotte negligenti attribuibili all’istituto di credito, qualificandole come “concorso colposo” ai sensi dell’art. 1227 c.c. 

Nello specifico, la Corte territoriale aveva individuato la colpa della banca nei seguenti elementi:

  • Il mancato approfondimento della complessa problematica giuridica relativa alla commerciabilità di un immobile adibito a scuola e alla sua eventuale sdemanializzazione di fatto.
  • La rapidità con cui era stata istruita e completata la pratica di erogazione del finanziamento.
  • La palese sproporzione tra il valore del mutuo erogato (7.000.000 di euro) e il prezzo di acquisto del bene da parte della società venditrice (1.706.165 di euro), avvenuto meno di un mese prima, senza che la banca richiedesse garanzie accessorie.

Pur avendo correttamente identificato elementi fattuali idonei a configurare una colpa concorrente del danneggiato, la Corte d’Appello ha commesso un errore di diritto nel derivarne la conseguenza giuridica. Invece di procedere a una riduzione proporzionale del risarcimento, ha escluso integralmente il diritto al ristoro, applicando di fatto un criterio non previsto dalla norma che dichiarava di voler applicare, ovvero il primo comma dell’art. 1227 c.c.

La Corte di Cassazione, accogliendo il quinto motivo di ricorso, svolge una chiara e didascalica esegesi dell’art. 1227 c.c., ribadendo la fondamentale distinzione tra le due fattispecie in esso contenute.

Il Primo Comma: Il Concorso Causale 

Questa disposizione si applica quando il “fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno”. La norma presuppone una coefficienza causale: sia la condotta del danneggiante (il Comune) che quella del danneggiato (la banca) hanno contribuito, insieme, a produrre l’evento dannoso. In questo scenario, la conseguenza giuridica è tassativa e non discrezionale nella sua natura: “il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”. La Suprema Corte afferma in modo inequivocabile: L’art. 1227 primo comma c.c., operante anche in caso di responsabilità extracontrattuale per il richiamo contenuto nello art. 2056 c.c. prevede, in caso di concorso del fatto colposo del creditore, soltanto la diminuzione del risarcimento al medesimo dovuto, proporzionalmente alla gravità della colpa di questi ed all’entità delle sue conseguenze […]. L’azzeramento del risarcimento è logicamente e giuridicamente incompatibile con la nozione di “concorso”. Se vi è concorso, significa che una parte della responsabilità causale permane in capo al danneggiante. L’esclusione totale del risarcimento sarebbe possibile solo se la condotta del danneggiato fosse talmente assorbente da interrompere il nesso di causalità, diventando causa esclusiva del danno, ma in tal caso non si parlerebbe più di “concorso”.

Il Secondo Comma: I Danni Evitabili con l’Ordinaria Diligenza 

Questa ipotesi è strutturalmente diversa. Essa non riguarda la causazione dell’evento dannoso originario, ma l’aggravamento delle sue conseguenze. Il risarcimento non è dovuto per i danni ulteriori che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Questa norma, a differenza della prima, non presuppone un concorso nella produzione del fatto illecito, ma sanziona l’inerzia colpevole del danneggiato successiva all’evento. La Corte di merito non ha applicato questa norma, ma ha raggiunto un risultato (l’azzeramento) che sarebbe stato parzialmente possibile solo in tale ambito.

La Corte di Cassazione chiarisce che la condotta colposa del danneggiato, rilevante ai fini del primo comma dell’art. 1227 c.c., può consistere in qualsiasi comportamento negligente o imprudente, anche antecedente al fatto illecito, purché legato da un nesso eziologico con il danno. Nel caso di specie, la consapevolezza di porsi in una situazione di rischio, erogando un finanziamento sproporzionato su un bene di dubbia commerciabilità senza adeguate verifiche, integra pienamente una corresponsabilità con efficacia concorrente nella causazione del pregiudizio patrimoniale.

Tuttavia, e questo è il punto dirimente, tale corresponsabilità non può mai condurre a un rigetto totale della domanda risarcitoria quando si applica il primo comma. Ne consegue che il diritto al risarcimento del danno che sia stato concausato dalla condotta colposa del danneggiato può, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1227, primo comma, c.c., ridotto, anche in percentuale rilevante, ma non azzerato completamente, poiché il riferimento, operato dalla norma, al “concorso” di colpa presuppone l’esistenza di una coefficienza causale tra condotta del danneggiante e condotta del danneggiato.

Infine, la Corte si premura di distinguere la fattispecie del “concorso” da quelle, citate dalla difesa del Comune, in cui il risarcimento era stato negato. In quei casi, i giudici di merito avevano accertato che la condotta del danneggiato era stata la causa esclusiva dell’evento, interrompendo ogni nesso causale con il comportamento del presunto responsabile. Nel caso in esame, invece, la stessa Corte d’Appello aveva parlato di “concorso”, ammettendo implicitamente una pluralità di cause e rendendo così logicamente e giuridicamente insostenibile la successiva esclusione totale del risarcimento.

In conclusione, la sentenza cassa la decisione impugnata e rinvia la causa al giudice di merito, il quale dovrà attenersi al principio di diritto enunciato: una volta accertato il concorso di colpa del danneggiato, dovrà procedere a una quantificazione del risarcimento e a una sua successiva riduzione proporzionale, ma non potrà negarlo in radice.

Dalla sentenza in commento si possono desumere i seguenti principi di diritto in materia di concorso di responsabilità:

  1. Distinzione tra primo e secondo comma dell’art. 1227 c.c.: Il primo comma dell’art. 1227 c.c. disciplina il concorso causale del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso e comporta una riduzione proporzionale del risarcimento. Il secondo comma, invece, esclude il risarcimento per i soli danni ulteriori che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza dopo il verificarsi dell’evento.
  2. Obbligatorietà della riduzione e divieto di esclusione: L’accertamento di un “concorso” di colpa ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., impone al giudice di diminuire il risarcimento, ma non di escluderlo totalmente. L’azzeramento del diritto è incompatibile con la nozione stessa di concorso, che presuppone una coefficienza causale tra la condotta del danneggiante e quella del danneggiato.
  3. Rilevanza della condotta antecedente del danneggiato: Ai fini del concorso di colpa, rileva qualsiasi condotta negligente o imprudente del danneggiato, anche se antecedente al fatto illecito, purché legata da nesso eziologico con l’evento dannoso. L’esposizione volontaria a un rischio o la consapevolezza di porsi in una situazione di potenziale pregiudizio possono integrare una corresponsabilità.
  4. Criteri per l’esclusione totale del risarcimento: Il risarcimento del danno può essere integralmente escluso solo in due ipotesi: a) quando la condotta del danneggiato è talmente assorbente da interrompere il nesso di causalità, ponendosi come causa unica ed esclusiva dell’evento; b) nell’ipotesi di cui all’art. 1227, secondo comma, c.c., limitatamente ai danni evitabili.

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