Commento alla sentenza della Corte dei conti, Sezione reg. contr. Campania, 24 marzo 2026, n. 104 (est. De Santis)
Secondo l’impostazione tradizionale, la concessione è un provvedimento amministrativo unilaterale con cui l’Amministrazione amplia la sfera giuridica del destinatario attribuendo allo stesso poteri e/o diritti.
La tradizionale visione provvedimentale della concessione si è indebolita in conseguenza dell’irruzione della disciplina comunitaria, che ha fatto emergere il profilo economico sotteso a tale fenomeno, diffondendosi lateoria della concessione- contratto, in virtù della quale la concessione integrerebbe una fattispecie complessa composta da un atto amministrativo unilaterale cui accede un contratto che regola i profili economici da esso discendenti.
Purtuttavia, con particolare riferimento alla concessione avente ad oggetto beni pubblici, persiste laconcezione della stessa quale istituto in cui è immanente l’interesse dell’amministrazione ad un corretto utilizzo e gestione del bene affidato in uso speciale al privato concessionario, con regolamentazione dei profili di carattere patrimoniale, “in funzione accessiva del presupposto provvedimento di concessione …”, il quale “è dunque dipendente sul piano logico-giuridico all’atto autoritativo di concessione” (Cons. St., n. 8100/2020).
In tale ottica, nel corso del rapporto concessorio, all’amministrazione stessa sono riservati i poteriautoritativi necessari ad assicurare che la gestione privata del bene rimanga coerente con il superiore interesse pubblico e a ricondurla ad esso ogniqualvolta se ne sia verificata una deviazione. Alla posizione di supremazia così mantenuta dall’amministrazione fa riscontro la soggezione del privato concessionario, al quale è riconosciuto l’interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri autoritativi spettanti alla prima.
Del resto, l’utilizzo di strumenti fondati sul consenso del privato è latu sensu compatibile con la permanenza,in capo alla P.A., di poteri autoritativi funzionali alla preservazione del pubblico interesse, come attestato dall’art. 11, co. 4, l. n. 241/1990, che, pur adoperando il termine civilistico “recesso”, fa in realtà riferimento, per consolidata giurisprudenza, ad un potere di revoca esercitabile in riferimento all’accordo “ad oggetto pubblico” ivi disciplinato.
In tal senso depone anche la configurazione di una ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi dell’art. 133, lett. b), c.p.a., in riferimento alle “controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, espressione che sottende il potenziale esercizio di un potere autoritativo anche nella fase esecutiva del rapporto, sul presupposto che, anche in ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A., non può chevenire in rilievo l’esercizio di un potere autoritativo dell’amministrazione (cfr. Corte cost., nn. 204/2004 e 191/2006).
In tale ordine di idee, deve ritenersi condivisibile e ribadire l’orientamento secondo cui il beneficiario di una concessione di occupazione di suolo pubblico è titolare – nei confrontidell’Amministrazione concedente – di una posizione di interesse legittimo, non di diritto soggettivo su cosa altrui, essendo tale concessione sempre revocabile per ragioni di interesse pubblico, ferma restando la doverosa corresponsione dell’indennizzo a copertura del danno emergente subito dal privato.
